Articolo Oggetto del Dibattito

Art. 4
(Istituto Italiano di Tecnologia)


1. E' istituita la fondazione denominata Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. A tal fine la fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.

2. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi dell'Istituto, della composizione e dei compiti, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze.

3. Il patrimonio della fondazione è costituito ed incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

4. Al fine di costituire il patrimonio dell'Istituto Italiano di Tecnologia, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse all'Istituto fino a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al comma 2, con modifiche, soggette all'approvazione dall'autorità vigilante, degli atti costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalità di cui al comma 2, vengono apportate modifiche allo statuto dell'Istituto per tenere conto dei princìpi contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione.


5. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione ed un collegio dei revisori. Il commissario unico con i poteri dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle attività della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia in un periodo non superiore a due anni dalla istituzione di cui al comma 1 ed al termine rende il proprio bilancio di mandato.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unità di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti ed organismi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. Può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari.


7. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresì, le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.

8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario unico devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e ne costituiscono il patrimonio iniziale.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.

10. A favore della fondazione, ai fini della sua valorizzazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.

11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, a decorrere dal 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.


Relazione illustrativa


Il sistema italiano per la ricerca scientifica e tecnologica deve essere integrato con la istituzione di un organismo particolarmente dedicato all'esaltazione della ricerca tecnologica in stretto rapporto con organismi similari operanti in Italia e all'estero e con l'apparato produttivo italiano ed internazionale vocato in particolare a contrastare il fenomeno della "fuga dei cervelli" dal nostro Paese.
A questo fine appare necessario creare un istituto "ad hoc" conferendogli l'agile forma di fondazione e consentendo di definire puntualmente gli organi interni, la relativa composizione ed i connessi compiti, mediante l'emanazione di uno statuto adattabile più agevolmente alle modifiche che si rendessero necessarie una volta presa cognizione degli andamenti dell'attività dell'Istituto in rassegna.
Nell'articolato è dato particolare spazio alla disciplina che mira all'immediato avvio delle attività della fondazione (periodo biennale di "start-up") accentrando nelle mani di un commissario unico i poteri di iniziale amministrazione coadiuvato, ove occorra, da personale da lui scelto, nei limiti di 10 unità, comandato e/o distaccato presso l'Istituto da enti ed organismi pubblici e ponendo a sua disposizione con carattere di accentuata immediatezza congrue disponibilità finanziarie da "tirare" dalla Cassa depositi e prestiti.
Il commissario unico, indirizzato e regolato da un apposito comitato e la cui gestione viene controllata sotto il profilo amministrativo-contabile da un collegio dei revisori, a conclusione della propria attività rende il bilancio del proprio mandato oltre, ovviamente, a quelli di periodo.
Al rapido finanziamento iniziale delle attività di "start-up" si provvede, come detto, mediante anticipazioni finanziarie da parte della Cassa depositi e prestiti mentre l'onere del servizio del prestito, dopo un periodo di preammortamento, è posto a carico del bilancio dello Stato a partire dall'esercizio finanziario 2005.
Anche sulla scorta delle esperienze maturate nel biennio di avviamento la fondazione assumerà il proprio assetto definitivo nell'ambito della normativa recata dallo statuto.
Vi è poi la disciplina dell'Istituto "a regime" che prevede, da un lato (comma 4), l'intervento finanziario al patrimonio da parte di fondatori di fondazioni di interesse nazionale, e dall'altro un cospicuo apporto finanziario dello Stato di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.
Il comma 11 prevede il regime di neutralità fiscale per tutti i trasferimenti connessi all'attuazione dell'articolo in rassegna.
La copertura finanziaria relativa al servizio del prestito per i "tiraggi" del commissario unico dalla Cassa depositi e prestiti decorrenti dall'anno 2005 a carico del bilancio dello Stato, di cui al comma 9, e la contribuzione ordinaria, di cui al comma 10, è assicurata dalle maggiori entrate recate dal decreto legge.

Relazione Tecnica

Durante il periodo di c.d. "start up" il Commissario unico può avvalersi di non più di 10 comandati e/o distaccati da pubbliche Amministrazioni, comportanti un onere, in ragione d'anno, valutabile in 450mila euro (due dirigenti a 65mila euro ciascuno e 8 unità di personale non dirigente a 40mila euro ciascuna in ragione d'anno).
Nel corso del medesimo periodo il Commissario può avvalersi di consulenti, stimabili in 10 unità, con un costo annuo di 90mila euro ciascuna.
Gli oneri così illustrati trovano ampia copertura nelle somme di cui il Commissario più volte citato può disporre con il "tiraggio" dalla Cassa DD.PP. cui è autorizzato dalla norma.
Gli oneri derivanti dal servizio del prestito erogato dalla Cassa e posto a carico del bilancio dello Stato a far tempo dal 2005 sono valutabili in quote costanti di circa 10 milioni di euro per 20 anni. Tali oneri trovano copertura nelle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni del decreto-legge.
I conferimenti a diretto carico del bilancio dello Stato in favore dell'Istituto previsti dal comma 10, infine, trovano copertura nelle già richiamate maggiori entrate.